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Duro colpo per le aziende: arriva la polizza contro i disastri ambientali

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Recentemente, il panorama normativo italiano ha visto l’introduzione dell’obbligo per le imprese di stipulare polizze assicurative contro eventi catastrofali, una misura che, a seguito della Legge 213/2023, sta suscitando non poche polemiche. La scadenza per la stipula di questa polizza è stata stabilita per il 31 marzo 2025, e sebbene l’intento possa apparire nobile, il risultato è l’implementazione di quella che può essere vista come una nuova tassa sui disastri ambientali, con diverse criticità e incoerenze.

Perché questa nuova tassa?

La motivazione principale dietro l’obbligo di copertura assicurativa è la protezione delle imprese contro eventi calamitosi come sismi, alluvioni e frane. Tuttavia, questo provvedimento sembra più un tentativo di trasferire il rischio sui privati piuttosto che un’effettiva misura di prevenzione e mitigazione dei danni. Le imprese sono ora chiamate a farsi carico di costi aggiuntivi in un contesto già difficile, aggravando il carico finanziario e burocratico che devono affrontare.

Un’ingiustizia verso le aziende agricole

Un aspetto particolarmente controverso di questa normativa è l’esclusione delle imprese agricole dall’obbligo di stipulare la polizza. Le aziende agricole, per loro natura, sono tra le più esposte ai danni causati da eventi naturali. In un paese come l’Italia, dove il settore agricolo è già sotto pressione a causa dei presunti cambiamenti climatici e delle crisi economiche, questa esclusione appare non solo illogica, ma anche profondamente ingiusta. Qual è il motivo di questa disparità? Sembrerebbe che vi sia una valutazione errata delle reali necessità di protezione per un settore fondamentale della nostra economia.

L’introduzione di questa “tassa sui disastri” solleva interrogativi sulla direzione che il governo intende prendere. È forse un modo per prepararsi all’inevitabilità di eventi calamitosi? La sensazione è che si stia cercando di anticipare danni e perdite senza affrontare le cause alla radice. In un certo senso, sembra come se qualcuno avesse deciso che terremoti, inondazioni e altre catastrofi naturali diventeranno più frequenti, e pertanto, si stia creando una rete di sicurezza economica per bilanciare eventuali futuri disastri.

Un ulteriore elemento di criticità è rappresentato dalle penali indirette legate all’inadempimento dell’obbligo di assicurazione, che potrebbero penalizzare le imprese nella concessione di contributi e agevolazioni finanziarie. Questa clausola sembra non solo coercitiva, ma anche estremamente ambigua. In un contesto economico già segnato da incertezze, costringere le imprese a versare per una potenziale catastrofe appare come un approccio miope e punitivo.

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Cosa dice questa nuova legge

Con il DM 30 gennaio 2025 n. 18, pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 27 febbraio, sono state definite le regole per l’assicurazione obbligatoria contro eventi catastrofali (sismi, alluvioni, frane, inondazioni ed esondazioni). L’obbligo è stato introdotto dalla Legge 213/2023, con una scadenza inizialmente fissata al 31 marzo 2024, poi prorogata al 31 marzo 2025 dal decreto Milleproroghe (Dl 202/2024).

Chi è obbligato a stipulare la polizza?

  • Tutte le imprese con sede legale in Italia.
  • Anche le imprese estere con stabile organizzazione in Italia, purché iscritte al Registro delle Imprese.
  • Escluse le imprese agricole (art. 2135 c.c.).

I beni aziendali soggetti ad obbligo di copertura

La copertura obbligatoria riguarda esclusivamente le immobilizzazioni materiali dell’attivo patrimoniale, ovvero:

  • Terreni.
  • Fabbricati (incluse le opere murarie e gli impianti pertinenziali, come quelli idrici, elettrici, di riscaldamento e condizionamento).
  • Impianti e macchinari (sia generici che specifici).
  • Attrezzature industriali e commerciali.

⛔ Beni non soggetti alla copertura obbligatoria

  • Il magazzino, in quanto rientra nell’attivo circolante e non nelle immobilizzazioni materiali.
  • Automezzi, mobili, arredi e macchine d’ufficio, anch’essi esclusi dalla copertura obbligatoria.

Perché il magazzino rimarrebbe fuori dall’obbligo di assicurazione?

L’obbligo di assicurazione è stato modellato sulla base delle immobilizzazioni materiali, ovvero quegli asset che hanno una funzione strutturale e produttiva per l’impresa. Il magazzino, essendo una componente dell’attivo circolante, non rientra in questa categoria e pertanto non è soggetto a copertura obbligatoria.

Questa esclusione ha impatti differenti in base alla tipologia di impresa:

  • Per le aziende industriali, l’obbligo di copertura assicura la continuità produttiva, proteggendo stabilimenti, impianti e macchinari.
  • Per le aziende commerciali, invece, il magazzino rappresenta spesso la principale risorsa aziendale.

La sua esclusione dalla copertura obbligatoria significa che un evento calamitoso potrebbe causare perdite ingenti senza alcun indennizzo automatico. L’esclusione dell’obbligo di copertura per il magazzino pone un tema rilevante, soprattutto per le imprese commerciali. La ragione di questa esclusione potrebbe essere riconducibili a ragioni economiche in modo da non incrementare eccessivamente il costo della polizza per le imprese commerciali. Queste ultime, infatti, potranno valutare se integrare su base volontaria la copertura con polizze aggiuntive per tutelare il proprio patrimonio.

La sua esclusione dalla copertura obbligatoria significa che un evento calamitoso potrebbe causare perdite ingenti senza alcun indennizzo automatico. L’esclusione dell’obbligo di copertura per il magazzino pone un tema rilevante, soprattutto per le imprese commerciali. La ragione di questa esclusione potrebbe essere riconducibili a ragioni economiche in modo da non incrementare eccessivamente il costo della polizza per le imprese commerciali. Queste ultime, infatti, potranno valutare se integrare su base volontaria la copertura con polizze aggiuntive per tutelare il proprio patrimonio.

Il caso dell’immobile non di proprietà dell’impresa in quanto affittato.
Secondo recenti commenti di stampa specializzata l’obbligo di copertura varrebbe beni impiegati a qualsiasi titolo per l’esercizio dell’attività di impresa. Questo comporterebbe l’obbligo di copertura per l’imprenditore che utilizza i beni in come conduttore o in forza di contratto di leasing/noleggio.

Come funziona la copertura assicurativa?

  • Le assicurazioni possono assumere direttamente il rischio o operare in coassicurazione con altre compagnie.
  • È possibile anche la forma consortile, che prevede il coinvolgimento di più imprese assicurative.
  • SACE può intervenire per supportare il settore assicurativo e riassicurativo.

In caso di inadempienza

Il Decreto sulle polizze catastrofali, di cui si tratta, non prevede obblighi per le imprese, ma solo per le compagnie assicurative.
In particolare, le imprese che entro il 31 marzo non si adegueranno, stipulando una polizza non sono soggette a sanzioni dirette, ma indirette.
In base all’art 1 comma 102 della Legge n 213/2023 la legge di bilancio 2024 che ha introdotto la novità per le imprese, prevede anche che si dovrà tenere conto dell’inadempimento dell’obbligo nell’assegnazione di sovvenzioni, agevolazioni o altri sostegni finanziari pubblici anche non riguardanti gli eventi calamitosi.
Il concetto non è bene chiaro ed è auspicabile un chiarimento in merito, ma si interpreta che verosimilmente i contributi pubblici non saranno spettanti.

Conclusione: un’urgenza di riflessione

In sintesi, l’obbligo di stipulare polizze catastrofali obbligatorie potrebbe sembrare una misura preventiva, ma porta con sé un carico di interrogativi e problematiche che non possono essere ignorati. È necessario un dibattito più ampio e una riflessione approfondita su questo tema, per garantire che le misure adottate vadano effettivamente a vantaggio delle imprese e non diventino solo un ulteriore peso. È fondamentale che le politiche pubbliche tengano conto dell’intero ecosistema economico, in particolare per settori vulnerabili come l’agricoltura, e offrano soluzioni che possano realmente supportare le imprese nella prevenzione e gestione del rischio, piuttosto che limitarle a una mera transazione finanziaria.

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