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Il decreto AI italiano apre alla raccolta biometrica nei luoghi pubblici: cosa prevede e perché fa discutere

Il nuovo decreto italiano sull’intelligenza artificiale potrebbe introdurre un sistema di raccolta preventiva dei dati biometrici nei luoghi pubblici considerati sensibili per l’ordine e la sicurezza. La misura, contenuta nell’articolo 10 della bozza, permetterebbe alle forze dell’ordine di acquisire informazioni biometriche dai volti delle persone presenti in determinate aree e conservarle temporaneamente.

Il punto più controverso riguarda proprio l’ampiezza della raccolta: secondo il testo riportato, il trattamento potrebbe interessare tutte le persone presenti nell’area, indipendentemente dall’esistenza di un sospetto nei loro confronti. I dati verrebbero mantenuti per sette giorni e poi cancellati automaticamente, salvo la necessità di utilizzarli nell’ambito delle indagini su un reato.

La proposta ha già sollevato dubbi sulla sua compatibilità con l’AI Act europeo. Il Garante per la protezione dei dati personali ha infatti espresso riserve specifiche sulla disposizione, mentre il testo deve ancora completare il proprio percorso prima dell’adozione definitiva.

Come funzionerebbe la raccolta dei dati biometrici

L’articolo 10 prevede l’impiego di telecamere in luoghi come piazze, stadi, stazioni ferroviarie e strade, in particolare durante manifestazioni, cortei, eventi sportivi e concerti.

Le immagini dei volti ripresi verrebbero trasformate automaticamente in dati biometrici al momento dell’acquisizione. Non sarebbe quindi necessario che una persona fosse già sospettata di un reato perché i suoi dati entrassero temporaneamente nel sistema.

Il meccanismo descritto dalla bozza distingue però la fase di acquisizione da quella di identificazione. Se entro sette giorni venisse commesso un reato, la polizia potrebbe confrontare il volto di una persona già sospettata con i dati biometrici precedentemente raccolti. In assenza di reati che ne giustifichino l’utilizzo, le informazioni dovrebbero essere eliminate automaticamente trascorso il periodo previsto.

La bozza introduce inoltre alcuni limiti. Una decisione capace di produrre conseguenze giuridiche negative per una persona non potrebbe essere basata esclusivamente sul risultato ottenuto dal riconoscimento facciale e sarebbe necessaria una valutazione relativa alla protezione dei dati.

Restano tuttavia aspetti operativi da definire. Il testo, per esempio, non stabilisce precisamente come delimitare una piazza, una strada o un’altra area sottoposta alla raccolta biometrica. Le modalità concrete dovrebbero essere disciplinate successivamente attraverso un decreto del Ministero dell’Interno, dopo aver consultato il Garante.

Lo scontro con le regole dell’AI Act europeo

Il nodo centrale è la compatibilità della proposta con il quadro normativo dell’Unione europea. L’AI Act, attraverso l’articolo 5, limita fortemente l’utilizzo da parte delle forze dell’ordine di sistemi di identificazione biometrica remota in tempo reale negli spazi accessibili al pubblico.

Il divieto, applicabile dal 2 febbraio 2025, contempla alcune eccezioni circoscritte, tra cui determinate situazioni riguardanti persone scomparse o vittime, minacce gravi e imminenti e la ricerca di sospettati per specifiche categorie di reati.

La posizione attribuita al governo italiano si basa invece sulla distinzione tra raccolta dei dati e successivo riconoscimento. In questa interpretazione, la raccolta preventiva non coinciderebbe necessariamente con un’identificazione biometrica immediata: la ricerca nei dati archiviati avverrebbe soltanto dopo la commissione di un reato.

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Il Garante per la protezione dei dati personali ha però contestato questo approccio, osservando che il riconoscimento facciale successivo all’evento dovrebbe essere impiegato esclusivamente per ricerche mirate, effettuate su registrazioni già disponibili in presenza di una concreta necessità operativa. L’obiettivo, secondo l’autorità, dovrebbe essere evitare forme di raccolta biometrica preventiva e indiscriminata.

Anche dalla Commissione europea è arrivata una posizione prudente: il riconoscimento facciale negli spazi pubblicamente accessibili rientra tra le pratiche sottoposte ai divieti dell’AI Act, ma per stabilire se le disposizioni italiane ricadano effettivamente nel divieto sarebbe necessario esaminare nel dettaglio il testo definitivo.

Perché la raccolta preventiva preoccupa

La differenza tra effettuare una ricerca biometrica su immagini già registrate e creare preventivamente un archivio biometrico dell’intera folla è al centro delle contestazioni.

Il sistema delineato potrebbe infatti coinvolgere anche chi partecipa a manifestazioni politiche, scioperi, concerti o eventi sportivi, senza che nei suoi confronti esista alcun sospetto. È proprio questa caratteristica ad alimentare il confronto tra esigenze di sicurezza e tutela di privacy e libertà fondamentali.

Il parlamentare europeo Brando Benifei, relatore dell’AI Act, ha evidenziato il rischio che la norma permetta una raccolta di massa dei dati biometrici negli spazi pubblici incompatibile con lo spirito della legislazione europea e ha annunciato un’interrogazione urgente alla Commissione.

L’associazione Antigone ha chiesto il ritiro della disposizione nella sua attuale formulazione e maggiori garanzie, tra cui l’autorizzazione preventiva di un giudice. L’organizzazione ritiene inoltre che tecnologie di questo tipo non dovrebbero essere utilizzate durante manifestazioni e scioperi.

Critiche sono arrivate anche da Angelo Bonelli, co-portavoce di Alleanza Verdi e Sinistra, mentre da Palazzo Chigi è stata ribadita l’intenzione dell’Italia di continuare a rispettare la normativa europea sul riconoscimento facciale. Il ministro dell’Interno Matteo Piantedosi aveva inoltre respinto l’idea dell’introduzione di un sistema generalizzato di sorveglianza.

Il decreto non è ancora definitivo

La questione rimane aperta perché il testo può ancora essere modificato. La commissione Politiche dell’Unione europea del Senato ha approvato il provvedimento il 29 luglio 2026, mentre il successivo passaggio alla Camera ha incontrato ulteriori ostacoli.

Il 30 luglio il voto nella commissione competente della Camera è stato rinviato dopo le obiezioni di Forza Italia, partito della maggioranza di governo. Sono previsti ulteriori pareri parlamentari prima che il provvedimento torni al Consiglio dei ministri.

In base alla tempistica indicata, l’adozione definitiva dovrebbe avvenire entro il 10 ottobre 2026. Fino ad allora, l’articolo 10 potrebbe essere rivisto, anche alla luce delle osservazioni formulate dal Garante e del confronto sulla compatibilità con l’AI Act.

La partita decisiva sarà quindi capire se nel testo finale rimarrà la possibilità di creare per sette giorni un archivio biometrico delle persone presenti nelle aree interessate o se verranno introdotti limiti più stringenti. È su questo confine tra sicurezza pubblica, sorveglianza preventiva e protezione dei diritti individuali che si concentra il principale nodo politico e giuridico del decreto.

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